Convenzione collettiva di lavoro (CCL)
Ai sensi del campo d’applicazione aziendale e personale, la CCL per il settore svizzero dell’isolazione è valida per tutti i lavoratori e i datori di lavoro della Svizzera ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.
- Modifica parziale del CCL dell'isolazione (DFO dal 01.03.2024) (97 KB)
- CCL per il settore svizzero dell'isolazione 2022 - 2024 (1230 KB)
- DFO CCL Isolazione 2022-2024 (590 KB)
- Calendario delle ore di lavoro 2024 (51 KB)
- Calendario delle ore di lavoro 2023 (51 KB)
- Calendario delle ore di lavoro 2022 (49 KB)
- Calendario delle ore di lavoro 2020 (48 KB)
- Calendario delle ore di lavoro 2021 (66 KB)
- Calendario delle ore di lavoro 2019 (346 KB)
- Calendario delle ore di lavoro 2018 (281 KB)
- Calendario delle ore di lavoro 2017 (641 KB)
- CCL per il settore svizzero dell'isolazione 2017-2019 (1621 KB)
- Indicazioni sul calendario delle ore di lavoro (664 KB)
Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)
Le associazioni padronali e le associazioni dei lavoratori (parti sociali) negoziano e stipulano una CCL con una determinata durata. Con la stipula di una CCL, le parti sociali fissano nel loro ramo professionale condizioni di lavoro disciplinate e all'avanguardia. Dall'entrata in vigore della CCL, tutte le aziende affiliate all'associazione padronale e tutti i lavoratori iscritti all'organizzazione dei lavoratori devono attenersi alle disposizioni della CCL.
Affinché valgano le stesse disposizioni minime per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro, su richiesta delle parti sociali e previo esame del SECO, il Consiglio federale conferisce alla CCL il carattere obbligatorio generale (DFO). Con la dichiarazione di forza obbligatoria (DFO), tutte le aziende assoggettate al campo d'applicazione della CCL (anche quelle non affiliate all'associazione padronale) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto. Tali disposizioni valgono anche per le aziende estere che eseguono lavori in Svizzera e per le agenzie di prestito del personale. La DFO introduce quindi una parità di condizioni per tutte le parti interessate, scongiurando il dumping sociale e salariale.